La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (Decreto Agosto)

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge lo scorso 13 ottobre, ripropone la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, nonché la possibilità di riallineamento dei valori fiscali, a condizioni particolarmente vantaggiose.

La misura dell’imposta sostitutiva (3%) per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, nonché la possibilità di rivalutare singoli beni, in luogo di un’intera categoria di beni, rende l’opportunità di maggiore interesse rispetto alle precedenti edizioni.

Società 

Le società di capitali e gli enti pubblici e privati, residenti in Italia, che svolgano un’attività commerciale possono procedere alla rivalutazione, sempre che adottino i principi contabili nazionali, nonché le società di persone che svolgono attività commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

I beni rivalutati

Può essere rivalutato ogni singolo bene materiale ed immateriale, nonché ciascuna partecipazione in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono esclusi l’avviamento ed i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Termini di decorrenza

La rivalutazione dovrà essere operata nel bilancio o rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero in quello al 31 dicembre 2020 per i soggetti «solari»). In caso di riconoscimento fiscale, è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori, i quali saranno riconosciuti a partire dal periodo successivo (2021). 

Riallineamento dei valori fiscali

È prevista, inoltre, la possibilità di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili sia ai soggetti OIC sia a quelli IAS adopter. Il riallineamento si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% e comporta il vincolo di una riserva patrimoniale in sospensione di imposta per un importo corrispondente al valore affrancato.

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