A partire dall'agosto 2020, la normativa italiana, secondo quanto disciplinato dagli artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. DL Rilancio – permette a privati e aziende di effettuare interventi di riqualificazione sismica e/o energetica, maturando parallelamente un credito d'imposta.
Quest’ultimo può essere portato in detrazione in Dichiarazione dei Redditi o alternativamente, grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 08.08.2020 – ceduto, a seguito di verifiche fiscali, a istituti finanziari, dietro liquidazione di un corrispettivo.
All’interno di tale fattispecie, PwC ha sviluppato una piattaforma informatica con l'obiettivo di supportare i clienti delle istituzioni finanziarie nell'espletamento delle attività propedeutiche alla cessione del credito a queste ultime.
Data l'entità dell'agevolazione concessa dal legislatore, il processo ha un alto livello di complessità e prevede un cospicuo dossier da produrre per avanzare la richiesta di cessione del credito d'imposta.
In tale scenario, PwC si occupa dell’analisi di tale documentazione per conto di primari istituti finanziari al fine di svolgere rispettivamente le verifiche fiscali e tecniche utili a certificare la sussistenza del credito cedibile nonché quantificarne l’importo.
Qui di seguito potrai trovare contenuti utili a comprendere meglio la normativa e istruzioni puntuali su come accedere e utilizzare la piattaforma Ecobonus.
La piattaforma Ecobonus consente lo svolgimento delle attività di raccolta documenti al fine di verificare che i dati e documenti caricato diano il diritto alla detrazione per gli interventi edilizi, prevista dalla normativa fiscale attualmente in vigore.
La piattaforma Ecobonus gestisce sia gli interventi edilizi che originano la detrazione c.d. “Superbonus 110%” sia tutti gli altri interventi edilizi dipendenti da normative fiscali già in essere prima della pubblicazione del Decreto (e.g. “Bonus Facciate”, “Interventi di ristrutturazione straordinaria” etc.) con percentuali di detrazione fiscale inferiori al 110%. Consulta le FAQ in piattaforma per accedere alla lista completa degli interventi.
Hai ancora dei dubbi sulle funzionalità della piattaforma? Ti invitiamo a consultare le FAQ di seguito.
PwC viene incaricata dalle Banche per l'esecuzione delle verifiche da quest'ultima definite per finalizzare la cessione dei crediti Ecobonus.
In merito al ruolo di PwC si chiarisce che:
Le Banche, primariamente a causa dell'esaurimento della propria capacità fiscale necessaria per portare a compensazione i crediti fiscali, possono sospendere temporaneamente il censimento di nuove pratiche. Ti invitiamo a rivolgerti al tuo Gestore per maggiori informazioni.
Le pratiche per cessione del credito devono essere aperte solo quando il credito è maturato. Poiché la mancata esecuzione dei lavori comporta l’inesistenza del credito, le Banche non consentono la cessione del credito prima dell’esecuzione parziale (SAL) o totale dei lavori. Ti preghiamo quindi di verificare che il credito sia maturato prima di aprire una pratica di cessione del credito.
Se visualizzi lo status "Report emesso" significa che PwC ha terminato le verifiche eseguite per conto della Banca. Ti invitiamo a rivolgerti al tuo Gestore per avere maggiori informazioni circa l'esito delle verifiche e per eventualmente proseguire con l'iter di cessione/finanziamento (specifichiamo che il report emesso da PwC è ad esclusivo uso interno Banca e non condivisibile con il cliente o soggetti terzi, dunque PwC non è autorizzata a condividere maggiori informazioni).
Si chiarisce che l'esito positivo delle verifiche svolte da PwC:
Il pollice verde si riferisce esclusivamente all’avvenuta validazione da parte di PwC del singolo documento caricato in Piattaforma. Il pollice verde è il segnale che informa l’utente dell'idoneità del singolo documento che, da quel momento, non potrà essere modificato o caricato nuovamente (sarà possibile solo scaricarlo)
La validazione del singolo documento non è indicativa dell’esito positivo nella valutazione del progetto: lo stesso verrà comunicato dalla sua Banca.
All’interno della Piattaforma, l’utente può visualizzare un set di informazioni in grado di supportarlo nell’identificazione del corretto documento da caricare. Nello specifico:
L'articolo 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34, modificato dalla L. 11 aprile 2023 n. 38, prevede l'esclusione da responsabilità in solido dei cessionari (es. banche) qualora siano in possesso di idonea documentazione. Per tale ragione, la Banca raccoglie la documentazione di cui al comma 6-bis tra cui anche quanto indicato alla lettera i e consistente in un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione (i.e. soggetto cedente il credito) di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (i.e. obblighi AML). Se il soggetto cedente del credito non rientra tra quelli individuati dall’articolo sopra citato, è richiesto di compilare un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile direttamente dalla Piattaforma per le nuove pratiche o trasmessa da PwC in sede di richiesta di integrazione documentale, in cui si dichiara di non rientrare in tale casistica.
Il contratto d’appalto è un accordo documentale tra le parti, ovvero tra il “committente” dei lavori e l’impresa esecutrice dei lavori, identificata come “appaltatore”. Possono esistere tipologie differenti di contratto d’appalto. Un contratto d’appalto è ritenuto valido in presenza di 3 elementi fondamentali dell’accordo: i soggetti coinvolti nell’accordo (committente e appaltatore), l’oggetto dell’accordo tra le parti e l’accettazione dell’accordo stesso con la relativa firma delle parti. È necessario presentare un contratto d’appalto per ogni impresa che realizza i lavori. Per gli interventi identificabili come bonus edilizi minori, può essere presentato il preventivo dei lavori controfirmato come documento equivalente al contratto d’appalto.
Nel caso di “Finanziamento con Cessione”, il Cliente chiede alla Banca di procedere alla valutazione del proprio progetto per ottenere un finanziamento a copertura dei costi dei lavori, le cui rate saranno pagate mediante cessione del credito d’imposta maturato a seguito dell’esecuzione dei lavori, subordinato all’esito positivo delle valutazioni di ammissibilità tecnica e fiscale.
Nel caso di “Sola cessione”, il Cliente chiede alla Banca di cedere il proprio credito d’imposta maturato a seguito dell’esecuzione dei lavori, subordinato all’esito positivo delle valutazioni di ammissibilità fiscale.
In questo caso il Superbonus spetta a condizione che entro il 30/09/22 sia stato raggiunto almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus. La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, richiede che il direttore dei lavori rediga l’attestazione circa il raggiungimento della soglia del 30% dell’intervento complessivo, basandosi su idonea documentazione probatoria. La medesima Commissione raccomanda la redazione di tale attestazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche. La Commissione, inoltre, suggerisce che questa dichiarazione sia inviata tempestivamente al committente e all’impresa tempestivamente, a mezzo PEC o raccomandata. Al momento della cessione del credito, diverse banche chiedono che il cedente produca la dichiarazione e la prova dell’avvenuto invio tempestivo all’impresa e al committente, a mezzo PEC o raccomandata. In genere le banche prima di procedere all’acquisto chiederanno di verificare che questo invio sia avvenuto al più tardi nei primi giorni di ottobre 2022 (alcune banche chiedono la dimostrazione che l’invio sia avvenuto entro il 7 ottobre 2022). E’ opportuno adoperarsi per tempo. ATTENZIONE: la soglia del 30% dell’intervento complessivo può non coincidere con lo stato di avanzamento lavori richiesto per poter optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in quanto le norme utilizzano una diversa formulazione. Confrontati con il tuo professionista di fiducia per eventuali dubbi sul punto. Diverse banche hanno predisposto un modulo di Dichiarazione Sostitutiva che supporti il Direttore dei Lavori nel produrre tale certificazione.
Per poter analizzare il progetto è indispensabile caricare tutta la documentazione prevista: il caricamento parziale (per uno o più interventi) non consente l'avvio delle operazioni di verifica. PwC inizierà a valutare il progetto dal giorno successivo il caricamento della documentazione e relativa selezione del tasto "invia e richiedi approvazione". A titolo esemplificativo: -Creazione progetto giorno 01/01 -Caricamento documentazione giorno 10/01 -Presa in carico da PwC 12/01
I Ticket aperti in piattaforma vengono presi in carico dal team preposto mediamente entro 3 giorni lavorativi. In seguito, a seconda della natura e della complessità della richiesta vengono risolti e successivamente chiusi in un periodo dai 4 agli 8 giorni lavorativi (N.B.: tali tempistiche sono soggette a dilatazione qualora si registri un elevato / anomalo volume di richieste di assistenza). Si chiarisce che l'esito positivo delle verifiche svolte da PwC non è garanzia del completamento dell'iter di cessione / finanziamento in quanto anche le Banche effettuano delle valutazioni sul progetto e sul Cliente.
In caso di necessità, ti invitiamo ad effettuare l'accesso in piattaforma e ad inviare la tua richiesta di assistenza servendoti delle categorie disponibili e pertinenti con la richiesta al seguente link. L’unico punto di contatto ufficiale con PwC è il canale Help Desk raggiungibile tramite il modulo presente in Piattaforma (no e-mail). Ti ricordiamo inoltre che non esistono mediatori, intermediari o aggregatori che operano per conto di PwC o altri punti di contatto come moduli, canali social o numeri di telefono.
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